– STATUTO

Art. 1 – costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 3 luglio 2017 n.117 e degli artt. 14 e ss. del Codice civile, la Fondazione denominata “Fondazione per la Ricerca Biomedica Cardiovascolare e le malattie rare ente del terzo settore” (in sigla FoRiBiCa ETS).

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione potrà aggiungere alla denominazione l’espressione “Ente del terzo settore” ovvero l’acronimo ETS e dismettere l’utilizzo dell’acronimo ONLUS ai sensi dell’art. 101 comma 2 del Dlgs 117/2017.

La Fondazione ha sede legale nel comune di Padova. Il trasferimento della sede legale è rimesso alla delibera del Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria se all’interno del medesimo Comune, ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 

La sede operativa sarà dislocata presso l’abitazione del Segretario Amministrativo.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 2 – finalità e attività di interesse generale

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Dlgs 117/2017. 

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono le seguenti:

  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Art. 5 comma 1 lettera h) D.lgs. 117/2017);
  • formazione universitaria e post-universitaria (Art. 5 comma 1 lettera g) D.lgs. 117/2017).

In particolare, in accordo con la previsione contenuta all’art.2 comma 1, lett. a) del D.P.R. n.135 del 20 marzo 2003, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell’essere umano, con particolare riguardo alle malattie cardiovascolari e alle malattie rare, intende:

a) promuovere la ricerca scientifica, tecnica e tecnologica e la terapia avanzata di tali malattie;

b) raccogliere i fondi necessari per lo sviluppo delle ricerche e delle conoscenze nel campo precipuo delle malattie cardiovascolari e delle malattie rare per destinarli a finanziare progetti qualificati di Enti o Laboratori di tipo/standard universitario che agiscono in ambito regionale, nazionale ed internazionale;

c) stimolare la collaborazione tra Università, Aziende Sanitarie, Consorzi Universitari, Enti e Istituzioni pubbliche e Imprese private nel campo delle malattie cardiovascolari e delle malattie rare;

d) contribuire alla formazione e all’aggiornamento di ricercatori nel campo delle malattie cardiovascolari e delle malattie rare.

Il Consiglio Direttivo adeguerà, comunque, i servizi e le attività della Fondazione alle concrete necessità che nel tempo emergeranno e alle quali sarà in grado di fornire risposte idonee nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto.

Art.3 – attività di diverse e di raccolta fondi

Potranno essere esercitate attività diverse considerate secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale previste all’art. 2, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è delegata al Consiglio Direttivo.

La Fondazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 – fondatori

Sono Fondatori della Fondazione FoRiBiCa ETS il prof Paolo Pauletto nato a Portogruaro (VE) il 19 giugno 1947 e il prof. Saverio Sartore nato a Vigonza (PD) il 14 marzo 1949, ora professori fuori ruolo dell’Università di Padova, già fondatori dell’Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare (A.B.R.V.) – Associazione con sede in Padova, già iscritta al Registro Persone Giuridiche tenuto dal Tribunale di Padova con il numero 500, associazione della quale la Fondazione FoRiBiCa ETS è il successore a titolo universale per atto in data 6 giugno 2003 a rogito notaio Fulvio Vaudano di Padova rep. 62923, registrato a Padova il 18 giugno 2003 al n. 4064.

Art 5 – partecipanti e prerogative dei partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti (siano essi persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, enti o associazioni, anche non riconosciute, e altre Istituzioni, anche aventi sede all’estero) che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi e/o elargizioni in denaro annuali e/o pluriennali oppure collaborino, in rapporto alle proprie competenze e capacità, alla realizzazione delle attività di FoRiBiCa ETS e che facciano istanza di ammissione alla Fondazione, con richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo della stessa.

L’ammissione di tali soggetti a FoRiBiCa ETS è subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo da assumere con la maggioranza di cui all’art. 10, il quale Consiglio verifica l’assenza di conflitto di interesse e il superamento – per modalità e misura – della soglia minima di apporto (in denaro o in natura) deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo stesso per l’ammissione dei partecipanti, i Partecipanti alla Fondazione, nello svolgere attività in favore della stessa, operano senza fini di lucro né di tornaconto personale: essi prestano la propria opera in modo spontaneo e gratuito, senza avere diritto ad alcun compenso, eccetto il rimborso di eventuali spese sostenute, spese preventivamente autorizzate ai sensi dell’art. 10 dal Consiglio Direttivo ovvero autorizzate per iscritto dal Presidente della Fondazione e poi sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo stesso ai sensi del medesimo art. 10. Il comportamento deve essere improntato ai principi di correttezza e buona fede.

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alle attività della Fondazione, partecipare alle iniziative dell’ente qualora fossero invitati.

I Partecipanti compongono il Collegio dei Partecipanti di cui al successivo art. 15.

Art. 6 – recesso ed esclusione dei partecipanti

Ogni Partecipante può recedere dalla fondazione FoRiBiCa ETS in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno tre mesi, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte.

In caso di grave violazione dei doveri derivanti dal presente Statuto i Partecipanti alla Fondazione possono essere esclusi con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui un Partecipante, regolarmente convocato, risulti assente non giustificato per due Collegi dei Partecipanti consecutivi decadrà automaticamente dal ruolo senza ulteriori comunicazioni.

Sia in caso di recesso, che di esclusione, morte, liquidazione o estinzione, il Partecipante a FoRiBiCa ETS non ha diritto di ripetere quanto eventualmente versato al patrimonio della Fondazione.

La perdita della qualifica di Partecipante alla Fondazione comporta, automaticamente, la decadenza da ogni carica ricoperta all’interno della Fondazione stessa.

Art. 7 – organi della fondazione

Sono organi della Fondazione FoRiBiCa ETS:

  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario Amministrativo;
  • il Collegio dei Partecipanti alla Fondazione;
  • l’Organo di controllo;
  • il Revisore legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono onorarie e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione e ad eccezione degli eventuali componenti dell’Organo di controllo o dell’Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

Art. 8 – consiglio direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque componenti nominati con il seguente criterio: un consigliere deve essere nominato dal Collegio dei Partecipanti, mentre i restanti quattro consiglieri devono essere nominati dai Fondatori esistenti, due per ciascuno. Nel caso in cui i Fondatori siano impossibilitati o non rispondano nel termine di 30 giorni alla richiesta scritta di esprimere i due candidati, la nomina dei membri mancanti verrà effettuata dal Consiglio Direttivo in scadenza.

I componenti del Consiglio Direttivo, come sopra eletti, nominano tra i propri membri, con voto a maggioranza, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo.

Il Consiglio resta in carica quattro anni.

Alla scadenza del mandato, si procede al rinnovo del Consiglio con i criteri indicati al primo comma. I Consiglieri sono rieleggibili senza limiti di mandato. Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o rinnovo, anche mediante conferma, dei suoi componenti.

I singoli componenti del Consiglio Direttivo che per qualsiasi ragione cessino dalla carica, nel corso del mandato, sono sostituiti da chi aveva provveduto alla nomina del membro cessato in conformità ai criteri sopra disposti: i sostituti restano in carica sino allo spirare del temine del mandato degli altri consiglieri.

In ogni caso la nomina ad amministratore della fondazione è subordinata a quanto previsto dall’art. 2382 del Codice civile e dagli art.26 comma 3 del Dlgs 117/2017 (requisiti di onorabilità).

Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l’iscrizione nel RUNTS a norma dell’art. 26 comma 6 D. Lgs. 117/2017. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale dei Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.  

Art. 9 – convocazione consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta, anche via e-mail, di almeno due Consiglieri, con mezzi che diano prova dell’avvenuta ricezione e con preavviso di almeno cinque giorni, ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima rispetto alla riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte all’anno.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

In particolare, è necessario che:

– sia consentito al Presidente, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito ai membri di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

– vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.  

Art. 10 – compiti e poteri del consiglio direttivo e quorum (costitutivi e deliberativi)

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e del suo patrimonio.

Il Consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica; delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che non sia diversamente stabilito nel presente statuto. Ciascun Consigliere dispone di un solo voto che viene espresso personalmente. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, validamene costituito come sopra, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, assume le deliberazioni con cui:

  1. predispone ed attua i programmi e i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
  2. delibera sulle direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità statutarie della Fondazione:
  3. amministra il patrimonio della Fondazione, attraverso l’attività deliberativa sulle seguenti materie:

– investimenti scientifici, culturali e finanziari più opportuni per la realizzazione degli obiettivi statutari con conseguente impiego delle risorse del fondo di gestione;

– accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti testamentari che, ai sensi del successivo art. 16, entreranno a far parte del fondo di gestione;

– richiesta di fondi e contributi che, ai sensi del successivo art. 16, entreranno a far parte del fondo di gestione;

– eventuali spese, attinenti alle attività della Fondazione, che possono essere sostenute dai componenti del Consiglio Direttivo o dai Partecipanti alla Fondazione, in conformità agli articoli 6 e 11;

  1. designa i rappresentanti della Fondazione negli organi di Enti partecipati dalla Fondazione stessa;
  2. redige ed approva il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
  3. delibera, all’inizio del mandato, il compenso spettante all’organo di controllo e di revisione;
  4. nomina gli eventuali membri del successivo Consiglio Direttivo nel caso in cui i Fondatori non ottemperino nei termini all’indicazione dei nominativi richiesti;
  5. delibera il trasferimento della Sede Legale in conformità all’art.1;
  6. individua eventuali attività diverse o di raccolta fondi da esercitare in conformità all’art. 3.

Sono invece validamente assunte solo con la maggioranza dei 3/5 (tre/quinti) dei componenti in carica del Consiglio Direttivo le seguenti decisioni:

  1. delibere di modifiche da apportare al presente Statuto;
  2. delibere in ordine alle richieste, ai sensi dell’art.5 2°comma del presente Statuto, di ammissione alla Fondazione in qualità di Partecipanti;
  3. delibere in ordine all’esclusione dei Partecipanti alla Fondazione ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto;
  4. delibere sull’eventuale e temporaneo investimento della liquidità disponibile in Titoli di Stato italiani ovvero in altre forme non soggette a rischio ovvero con il minimo rischio, a quella data, presente sul mercato degli investimenti;
  5. delibere in ordine allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto nel presente statuto all’art. 19;
  6. delibere inerenti alla stipulazione di eventuali Convenzioni con l’Università e/o altri enti per l’attuazione delle finalità statutarie di FoRiBiCa ETS;
  7. delibere di nomina di procuratori speciali per singoli atti, con determinazione dei poteri;
  8. nomina dei membri dell’organo di controllo e di revisione.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese, preventivamente autorizzate (o successivamente ratificate) da deliberazione del medesimo Consiglio, qualora si tratti di spese sostenute per conto della Fondazione, con esclusione di qualunque compenso.

Art. 11 – presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o arbitri.

Il Presidente ha altresì il potere di intrattenere i rapporti con gli istituti bancari, con delega ad operare sugli stessi a firma singola e libera per importi fino ad euro 20.000 (ventimila/00); per importi superiori è necessaria apposita, previa delibera del Consiglio Direttivo che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 10 del presente statuto.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con le modalità indicate al precedente articolo 8.

Il Presidente della Fondazione ha il compito di:

  • convocare il Consiglio Direttivo;
  • curare l’esecuzione delle delibere prese dal Consiglio Direttivo;
  • convocare e presiedere il Collegio dei Partecipanti;
  • approntare la relazione annuale di consuntivo sull’attività svolta;
  • autorizzare preventivamente le spese attinenti alle attività della Fondazione che possono esser sostenute dai singoli componenti del Consiglio Direttivo o dai Partecipanti alla Fondazione, spese poi sottoposte a ratifica del Consiglio stesso ai sensi dell’art. 10.

Al Presidente è affidata, come previsto al successivo art. 17, la disponibilità dei fondi per il sostentamento delle spese necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Art 12 – segretario amministrativo

Il Segretario Amministrativo viene nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti con le modalità indicate al precedente articolo 8.

Il Segretario Amministrativo ha il compito di:

– predisporre i bilanci consuntivi, da sottoporre al Consiglio Direttivo;

– predisporre ogni atto amministrativo di competenza del Consiglio Direttivo;

– rendere operative, in colleganza con il Presidente, le decisioni prese dal Consiglio Direttivo;

– redigere e conservare i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Partecipanti alla Fondazione, verbali che dovranno essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente dell’adunanza.

ART. 13 – organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017. Può essere anche monocratico e deve essere composto interamente da revisori contabili iscritti al relativo registro.

L’organo di controllo è nominato dal Consiglio direttivo, che lo sceglie tra persone iscritte nel Registro dei Revisori contabili; dura in carica per quattro anni e scade in coincidenza con il Consiglio Direttivo; è prorogato nell’ufficio fino alla nomina del nuovo organo di controllo e può essere riconfermato.

L’Organo di controllo:

• vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. 

Il componente dell’Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

ART. 14 – organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L’eventuale attività di revisione legale può essere esercitata dall’Organo di controllo. Le modalità di nomina sono uguali a quelle dell’organo di controllo riportate all’art. 13 comma 2 del presente statuto.

Art 15 – collegio dei partecipanti

I Partecipanti alla Fondazione compongono il Collegio dei Partecipanti. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, con preavviso scritto, anche inviato via e-mail, di almeno sette giorni rispetto alla data dell’adunanza. La convocazione del Collegio dei Partecipanti può essere richiesta anche da due membri del Consiglio Direttivo in carica. La seduta del Collegio è presieduta dal Presidente della Fondazione e verbalizzata dal Segretario Amministrativo. Ciascun Partecipante può rappresentare fino ad un massimo di un Partecipante, mediante delega scritta.

Il Collegio è validamente costituito qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti, i quali hanno ciascuno un voto indipendentemente dalla quantità o dal tipo di apporto conferito alla Fondazione.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti presenti.

Al Collegio dei Partecipanti competono i seguenti compiti:

– nomina, revoca e sostituzione di un componente nel Consiglio Direttivo, in conformità all’art. 8.

Il Collegio dei Partecipanti esprime, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati o da delinearsi secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 2 del presente Statuto.

Art. 16 – patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dall’ammontare del patrimonio apportato dalla disciolta Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare (A.B.R.V.) – Associazione con sede in Padova, già iscritta al Registro Persone Giuridiche tenuto dal Tribunale di Padova con il numero 500, associazione della quale la Fondazione FoRiBiCa ETS è il successore a titolo universale per atto in data 6 giugno 2003 a rogito notaio Fulvio Vaudano di Padova rep. 62923, registrato a Padova il 18 giugno 2003 al n. 4064, nonché dall’ammontare dei conferimenti in denaro e/o beni mobili e immobili od altre utilità effettuati dai Fondatori; dai partecipanti o da terzi durante la vita della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione si articola in un fondo di dotazione e in uno di gestione.

Il patrimonio della fondazione è pertanto così destinato:

a) una parte costituisce il patrimonio di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi, c.d. fondo di dotazione, composto da una riserva in denaro o buoni fruttiferi o valori mobiliari equivalenti dell’ammontare non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00);

b) la restante parte di patrimonio, c.d. fondo di gestione, viene destinato alla realizzazione delle attività previste con il presente Statuto e quindi per il perseguimento degli scopi statutari della Fondazione sopra indicati.

Il fondo di gestione, la cui destinazione è sempre ed esclusivamente volta alla realizzazione delle attività previste con il presente Statuto e quindi al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione, può pertanto essere costituito:

a) da elargizioni in denaro, beni mobili o immobili, o altre utilità, ottenute con il contributo dei Partecipanti alla Fondazione;

b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dai contributi versati da parte di persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici e privati, volontariamente destinati ad incrementare il Patrimonio della Fondazione;

d) ogni bene mobile ed immobile che fosse donato alla Fondazione, legato o lasciato in eredità;

e) fondi raccolti attraverso iniziative o manifestazioni pubbliche fatte a sostegno delle finalità perseguite dalla Fondazione;

f) contributi o donazioni spettanti a norma di legge;

g) finanziamenti del Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Fondazione;

h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore; 

i) attività diverse o di raccolta fondi, secondo quanto stabilito all’articolo 3 del presente statuto.

Art 17 – amministrazione e gestione del patrimonio

La disponibilità dei fondi per il sostentamento delle spese necessarie al perseguimento delle finalità istitutive della Fondazione è affidata al Consiglio Direttivo ai sensi dell’art 10, con i poteri di cui all’art. 11 direttamente al Presidente.

Il Presidente potrà provvedere, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo al temporaneo investimento della liquidità disponibile in conformità a quanto disposto all’art. 10 lett. m).

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 – esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione è obbligata alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili in conformità a quanto stabilito dall’art. 87 del D.lgs. 117/2017 e alla redazione del bilancio in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e, successivamente, depositato al RUNTS entro il termine previsto dall’art. 48 comma 3 del D. lgs. 117/2017.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.lgs. 117/2017. Viene predisposto dal Consiglio direttivo. Qualora vengano raggiunte le soglie previste all’articolo 14 CTS, l’associazione deve pubblicare annualmente nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio direttivo e dell’organo di controllo.

Art. 19 – devoluzione del patrimonio e liquidazione

In caso di liquidazione o estinzione, da qualsiasi causa derivante, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore che persegua finalità analoghe, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dall’art.2 del presente Statuto. 

Al fine di provvedere all’attività di liquidazione, il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore che può esser scelto anche tra i componenti del Consiglio Direttivo uscente e determina:

• le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

• il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;

• i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

• i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.  

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e del Codice civile in quanto compatibili.

Norma Transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts.

Finché la Fondazione risulta iscritta all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

– svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

– di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

 La Fondazione ha inoltre l’obbligo di:

– impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

– di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.